a cura del Dott. Francesco Gabbai, geofisico e direttore tecnico

Dal 2023 è in vigore in Italia una normativa che ridefinisce gli obblighi in materia di qualità dell’acqua destinata al consumo umano. Non si tratta di una modifica marginale: Il D.Lgs. 18/2023, successivamente integrato dal D.Lgs. 102/2025, sposta l’attenzione dal punto di consegna dell’acqua — cioè il contatore, dove finisce la responsabilità del gestore idrico pubblico — fino ai rubinetti interni degli edifici.

Per molte strutture collettive, come hotel, RSA, palestre, SPA, questo cambiamento ha conseguenze concrete. E molti gestori non ne sono ancora consapevoli.

Cosa cambia con il D.Lgs. 18/2023

Prima dell’entrata in vigore della nuova normativa, la qualità dell’acqua potabile era garantita dal gestore del pubblico acquedotto fino al punto di consegna. Tutto ciò che accadeva all’interno dell’edificio — tubazioni, serbatoi, impianto di distribuzione — era considerato una questione interna, senza un obbligo strutturato di valutazione del rischio fondato sulla normativa sull’acqua potabile. Restavano le Linee guida per la prevenzione e il controllo della legionellosi e gli obblighi sul rischio biologico nei luoghi di lavoro, entrambi tuttora richiamati dal decreto (All. VIII, note 2 e 6)..

Il D.Lgs. 18/2023 cambia questa logica. La norma introduce il principio che la qualità dell’acqua deve essere garantita fino al punto di utilizzo, cioè fino al rubinetto dove l’acqua viene effettivamente consumata. Questo significa che l’impianto idrico interno all’edificio diventa oggetto di valutazione, controllo e, nei casi previsti, di interventi documentati.

Il quadro normativo è già vigente. Non si tratta di una norma in attesa di decreti attuativi: gli obblighi esistono e la prima scadenza è il 12 gennaio 2029 (art. 6, comma 8). Resta in corso di completamento la piena operatività del sistema informativo nazionale AnTeA, a cui il decreto aggancia diversi termini (artt. 12, comma 5, e 14, comma 3), ma questo non sospende gli adempimenti che ricadono sul GIDI.

Chi è il GIDI e chi deve nominarlo

La norma introduce una figura specifica: il GIDI, acronimo di Gestore Idrico della Distribuzione Interna. È il soggetto responsabile dell’impianto idrico all’interno dell’edificio — che si tratti del titolare, dell’amministratore, del direttore o di un soggetto delegato o appaltato (art. 2, comma 1, lett. q).

Il GIDI ha il compito di:

  • valutare il rischio idrico dell’impianto interno;
  • predisporre il documento previsto per la classe della struttura: Piano di Sicurezza dell’Acqua per la classe A, piano di autocontrollo degli impianti idrici interni per le classi B e C, piano di verifica igienico-sanitaria per la classe D;
  • inserire tale documento nel sistema informativo nazionale AnTeA entro il 12 gennaio 2029;
  • riesaminare la valutazione ogni sei anni, aggiornandola se necessario;
  • conservare procedure e registrazioni e dimostrarne il rispetto su richiesta dell’autorità sanitaria locale.

L’individuazione del GIDI non è facoltativa per le strutture prioritarie: è un obbligo che deriva direttamente dal decreto.

Quali strutture sono coinvolte

La normativa non tratta tutti gli edifici allo stesso modo. Individua gli edifici e locali prioritari — quelli frequentati da molte persone, o da persone fragili — e chiede a chi li gestisce di valutare e tenere sotto controllo il rischio dell’impianto idrico interno, con obblighi che crescono insieme al rischio.

Sono edifici prioritari, fra gli altri:

  • ospedali, cliniche, RSA e case di riposo (classe A), ma anche ambulatori e studi odontoiatrici (classe B);
  • alberghi e campeggi (classe C1);
  • ristoranti, mense aziendali e scolastiche (classe C2);
  • palestre, centri sportivi, SPA, stabilimenti balneari (classe D);
  • caserme (classe D), istituti penitenziari, stazioni e aeroporti (classe C1).ospedali, cliniche, RSA e case di riposo, ma anche ambulatori e studi odontoiatrici;

All’interno di questa categoria il decreto distingue quattro classi, con adempimenti via via meno complessi, sulla base di chi frequenta la struttura: dove ci sono persone ricoverate gli obblighi sono i più stringenti, altrove sono proporzionati alla dimensione e al tipo di attività.

Gli esempi del decreto non sono esaustivi. Le scuole vi rientrano quando hanno strutture sportive o mense (classi D e C2); B&B, agriturismi, uffici e condomìni non compaiono e la collocazione va valutata caso per caso. Non comparire non significa non avere responsabilità: chi gestisce l’impianto deve comunque garantire acqua conforme al punto d’uso (art. 5, comma 3). È la prima cosa da chiarire, prima di ogni altro adempimento. Se gestisci una di queste realtà e non hai ancora affrontato il tema, il momento giusto per iniziare è adesso — non a ridosso delle scadenze. La normativa non tratta tutti gli edifici allo stesso modo. A chi gestisce immobili frequentati da molte persone — o da persone fragili — chiede di valutare e tenere sotto controllo il rischio dell’impianto idrico interno, con obblighi che crescono insieme al rischio.

I parametri più critici: Legionella e piombo

La norma richiama esplicitamente l’attenzione su due parametri che possono essere influenzati dall’impianto idrico interno, indipendentemente dalla qualità dell’acqua all’ingresso dell’edificio (art. 9, comma 1, e All. I, parte D).

Legionella. I batteri del genere Legionella si sviluppano negli impianti idrici in condizioni favorevoli: temperature comprese tra 20 e 50 °C con optimum di proliferazione fra 35 e 45 °C, ristagni d’acqua, incrostazioni e sedimenti nelle tubazioni. Il valore di parametro è fissato a meno di 1.000 UFC/l (All. I, parte D). Lo stesso allegato precisa che le misure previste possono essere valutate anche al di sotto di quella soglia, in particolare in presenza di infezioni o focolai. Va ricordato che l’esposizione avviene per inalazione di aerosol e non per ingestione: docce, soffioni e torri evaporative pesano più del rubinetto della cucina. Negli impianti termici, nei serbatoi e nelle reti di distribuzione interna può proliferare e rappresentare un rischio concreto per la salute, soprattutto nelle strutture con utenti fragili. Per chi dee affrontare questo tema in modo specifico, rimandiamo alla nostra pagina dedicata agli impianti di prevenzione della Legionella.

Piombo. In molti edifici costruiti prima degli anni ’80, le tubazioni interne possono contenere materiali che rilasciano piombo nell’acqua. Il valore di parametro al punto d’uso è oggi 10 µg/l e scende a 5 µg/l dal 12 gennaio 2036. Il decreto però non concede un’attesa: i gestori dei sistemi di distribuzione interni devono adoperarsi perché il valore più basso sia raggiunto il prima possibile (All. I, parte D).

Le sanzioni previste

La normativa non si limita a definire obblighi: prevede anche sanzioni amministrative per chi non li rispetta.

L’inosservanza dell’obbligo di valutazione e gestione del rischio del sistema di distribuzione interno degli edifici prioritari comporta una sanzione da 500 a 5.000 euro (art. 23, comma 1, lett. g). Il GIDI che non rispetta le disposizioni previste per la qualità dell’acqua distribuita attraverso i sistemi idrici interni è soggetto a una sanzione da 5.000 a 30.000 euro (art. 23, comma 1, lett. b). Gli importi sono aggiornati ogni due anni sulla base dell’indice ISTAT dei prezzi al consumo (art. 23, comma 5) e l’accertamento spetta all’azienda sanitaria locale territorialmente competente (art. 23, comma 3).

Cosa conviene fare adesso

La scadenza del 2029 può sembrare lontana, ma il percorso da compiere — inquadramento della struttura nella classificazione dell’Allegato VIII, sopralluogo tecnico, analisi dell’impianto, eventuale campionamento microbiologico, redazione del documento previsto per la propria classe — richiede tempo e organizzazione. Affrontarlo con anticipo consente di pianificare gli eventuali interventi in modo graduale, senza pressioni.

Un punto di partenza utile è capire semplicemente come è fatto il proprio impianto idrico interno: numero dei serbatoi, materiale delle tubazioni, individuazione di eventuali punti a rischio di ristagno o tratti poco utilizzati. Spesso questa fase di ricognizione tecnica è già sufficiente per capire se la situazione richieda attenzione immediata o possa essere affrontata con più calma.

Sorgiva affianca strutture ricettive, sanitarie e collettive in questo percorso, dal sopralluogo iniziale fino alla predisposizione della documentazione tecnica. Per maggiori informazioni sul servizio consutre la pagina Adeguamento normativa acqua potabile — GIDI.  

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