a cura del Dott. Francesco Gabbai, geofisico e responsabile tecnico di Sorgiva Srl
Dal 2023 è in vigore in Italia una normativa che ridefinisce gli obblighi in materia di qualità dell’acqua destinata al consumo umano. Non si tratta di una modifica marginale: Il D.Lgs. 18/2023, successivamente integrato dal D.Lgs. 102/2025, sposta l’attenzione dal punto di consegna dell’acqua — cioè il contatore, dove finisce la responsabilità del gestore idrico pubblico — fino ai rubinetti interni degli edifici.
Per molte strutture collettive, come hotel, RSA, palestre, SPA, questo cambiamento ha conseguenze concrete. E molti gestori non ne sono ancora consapevoli.
Cosa cambia con il D.Lgs. 18/2023
Prima dell’entrata in vigore della nuova normativa, la qualità dell’acqua potabile era garantita dal gestore del pubblico acquedotto fino al punto di consegna. Tutto ciò che accadeva all’interno dell’edificio — tubazioni, serbatoi, impianto di distribuzione — era considerato una questione interna, senza obblighi formali di controllo.
Il D.Lgs. 18/2023 cambia questa logica. La norma introduce il principio che la qualità dell’acqua deve essere garantita fino al punto di utilizzo, cioè fino al rubinetto dove l’acqua viene effettivamente consumata. Questo significa che l’impianto idrico interno all’edificio diventa oggetto di valutazione, controllo e, nei casi previsti, di interventi documentati.
Il quadro normativo è già vigente. Non si tratta di una norma in attesa di decreti attuativi: gli obblighi esistono e le scadenze si avvicinano.
Chi è il GIDI e chi deve nominarlo
La norma introduce una figura specifica: il GIDI, acronimo di Gestore Idrico Distribuzione Interna. È il soggetto responsabile dell’impianto idrico all’interno dell’edificio — che si tratti del proprietario, del gestore della struttura o del legale rappresentante.
Il GIDI ha il compito di:
- valutare il rischio idrico dell’impianto interno
- predisporre e aggiornare il documento di valutazione del rischio (DVR idrico)
- inserire tale documento nel sistema informativo nazionale AnTeA entro il 12 gennaio 2029
- riesaminare il DVR ogni sei anni
L’individuazione del GIDI non è facoltativa per le strutture prioritarie: è un obbligo che deriva direttamente dal decreto.
Quali strutture sono coinvolte
La normativa distingue diverse categorie di edifici e prevede livelli di approfondimento differenti. Non tutte le realtà devono fare le stesse cose: gli adempimenti variano in base alla tipologia della struttura, all’uso dell’acqua e alla complessità dell’impianto idrico interno.
Rientrano tipicamente nell’ambito degli edifici e locali prioritari individuati dal decreto:
- strutture ricettive: hotel, bed & breakfast, campeggi, agriturismi
- strutture sanitarie e assistenziali: ospedali, case di cura, RSA, ambulatori, studi medici e dentistici
- strutture collettive: mense, scuole, asili, palestre, centri benessere, piscine
- edifici pubblici e aperti al pubblico: uffici pubblici, sedi istituzionali, centri commerciali
Per alcune di queste strutture gli obblighi sono più stringenti; per altre è comunque opportuno effettuare una verifica tecnica per capire se e in quale misura ricadano nel perimetro normativo.
Se gestisci una di queste realtà e non hai ancora affrontato il tema, il momento giusto per iniziare è adesso — non a ridosso delle scadenze.
I parametri più critici: Legionella e piombo
La norma richiama esplicitamente l’attenzione su due parametri che possono essere influenzati dall’impianto idrico interno, indipendentemente dalla qualità dell’acqua all’ingresso dell’edificio.
Legionella. Il batterio Legionella pneumophila si sviluppa negli impianti idrici in condizioni favorevoli: temperature comprese tra 25 e 45 °C, ristagno d’acqua, incrostazioni e sedimenti nelle tubazioni. Negli impianti termici, nei serbatoi e nelle reti di distribuzione interna può proliferare e rappresentare un rischio concreto per la salute, soprattutto nelle strutture con utenti fragili. Per le strutture che devono affrontare questo tema in modo specifico, rimandiamo alla nostra pagina dedicata agli impianti di prevenzione della Legionella.
Piombo. In molti edifici costruiti prima degli anni ’80, le tubazioni interne potrebbero contenere materiali che rilasciano piombo nell’acqua. Il D.Lgs. 18/2023 recepisce le soglie europee più restrittive e rende necessario verificare se gli impianti interni rispettino i nuovi limiti.
Le sanzioni previste
La normativa non si limita a definire obblighi: prevede anche sanzioni amministrative per chi non li rispetta.
Per gli edifici prioritari, l’inosservanza dell’obbligo di valutazione del rischio è punita con una sanzione da 500 a 5.000 euro. Il GIDI che non rispetta le disposizioni previste per la qualità dell’acqua distribuita attraverso i sistemi idrici interni è soggetto a una sanzione da 5.000 a 30.000 euro.
Questi importi rendono evidente che il tema non è trattabile come una formalità da rinviare. Soprattutto nelle strutture aperte al pubblico, con utenti potenzialmente esposti, conviene non arrivare impreparati.
Cosa conviene fare adesso
La scadenza del 2029 può sembrare lontana, ma il percorso da compiere — sopralluogo tecnico, analisi dell’impianto, eventuale campionamento microbiologico, redazione del DVR — richiede tempo e organizzazione. Affrontarlo con anticipo consente di pianificare gli eventuali interventi in modo graduale, senza pressioni.
Un punto di partenza utile è capire semplicemente come è fatto il proprio impianto idrico interno: numero dei serbatoi, materiale delle tubazioni, individuazione di eventuali punti a rischio di ristagno o tratti poco utilizzati. Spesso questa fase di ricognizione tecnica è già sufficiente per capire se la situazione richieda attenzione immediata o possa essere affrontata con più calma.
Sorgiva affianca strutture ricettive, sanitarie e collettive in questo percorso, dal sopralluogo iniziale fino alla predisposizione della documentazione tecnica. Per maggiori informazioni sul servizio: Adeguamento normativa acqua potabile — GIDI.
Sorgiva Srl è operativa in: Lazio · Abruzzo · Molise · Sardegna · Campania · Puglia
Telefono Lazio: 06 5530 1052
Telefono altre regioni: 329 5949499
Email: contatti@sorgiva.info
Sede operativa: Via Federico Jorini 61 – 00149 Roma
www.sorgiva.info
