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Gestore idrico distribuzione interna (GIDI) acqua potabile

 Verifica tecnica, prevenzione e controlli sugli impianti idrici interni

Le norme sulle acque destinate al consumo umano richiedono attenzione non solo alla qualità dell’acqua al punto di consegna, ma anche a ciò che accade all’interno dell’impianto idrico, fino ai punti di utilizzo. Il riferimento principale è il D.Lgs 18/23, successivamente integrato e corretto dal D.Lgs 102/2025. Il quadro normativo è già vigente.

Per molte strutture ricettive, sanitarie, collettive e aperte al pubblico questo significa verificare se il proprio impianto interno richieda una valutazione più attenta del rischio idrico, nonché attività di controllo, monitoraggio o forme di autocontrollo. Inoltre, la normativa prevede, nei casi applicabili, l’individuazione del GIDI (Gestore Idrico Distribuzione Interna) e richiama una particolare attenzione a parametri come piombo e Legionella.

Chi è il GIDI

Il GIDI è il proprietario, il titolare, l’amministratore, il direttore o qualsiasi soggetto, anche delegato o appaltato, responsabile del sistema idro-potabile di distribuzione interna ai locali pubblici e privati. In altre parole, è il responsabile dell'”ultimo miglio” dell’acqua, ovvero del tratto che va dal contatore (punto di consegna del gestore idro-potabile) al rubinetto.

.Le Linee guida dell’Istituto Superiore di Sanità (Rapporto ISTISAN 22/32) precisano un requisito che il decreto non esplicita, ma che è operativamente decisivo: il GIDI deve disporre di poteri decisionali autonomi e di delega di spesa. Il ruolo può essere svolto direttamente oppure delegato a consulenti qualificati; quello che non si può delegare è la responsabilità.

Adempimenti e scadenze

Per gli edifici e locali prioritari individuati dal decreto legislativo, il GIDI deve effettuare la valutazione e gestione del rischio del sistema di distribuzione interna e inserirla nella piattaforma AnTeA (Anagrafe Territoriale dinamica delle Acque Potabili)  per la prima volta entro il 12 gennaio 2029, con riesame ogni sei anni.

Va tenuto presente che l’autorità sanitaria locale può richiedere in qualsiasi momento di dimostrare il rispetto dei requisiti, tenendo conto del tipo e della dimensione dell’edificio: la scadenza del 2029 riguarda la prima valutazione formale, non la disponibilità della documentazione. Per questo è opportuno iniziare già da oggi a comprendere come è fatto l’impianto, quali sono gli eventuali punti critici e quale percorso di prevenzione e adeguamento sia più ragionevole impostare. 

Cosa offre Sorgiva

Sorgiva affianca le strutture ricettive, sanitarie e collettive, nonché gli altri edifici pubblici e privati nella gestione del rischio idrico, con un supporto tecnico che va dal sopralluogo alla definizione e realizzazione degli eventuali interventi necessari.
Ogni edificio presenta caratteristiche diverse. Per questo, proponiamo una valutazione tecnica caso per caso, finalizzata a capire quali aspetti meritino attenzione in vista delle scadenze previste dalla normativa.

Il servizio comprende:

  • sopralluogo tecnico all’impianto idrico interno
  • individuazione di eventuali punti critici
  • supporto nella definizione di controlli, monitoraggi e autocontrolli
  • campionamenti e verifiche analitiche
  • progettazione e realizzazione dei trattamenti necessari, sanificazione o messa in sicurezza
  • manutenzioni periodiche degli impianti installati
  • supporto nella predisposizione della documentazione tecnica e del documento di valutazione e gestione del rischio richiesto dall’art. 9 del D.Lgs 18/23, nella forma prevista per la classe della struttura.

 

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La normativa distingue diverse classi di strutture e prevede livelli di approfondimento che variano a seconda della loro tipologia e del livello del rischio. Non tutte le realtà devono fare le stesse cose: gli adempimenti variano in base al tipo di struttura, all’uso dell’acqua e alla complessità dell’impianto. L’allegato VIII del D.Lgs 18/23, aggiornato dal D.Lgs 102/25, individua le seguenti classi di strutture prioritarie:

Classe A: ospedali, cliniche con degenza, RSA in regime di ricovero, strutture sanitarie e socio-assistenziali con ricovero (Piano di sicurezza dell’acqua – PSA)

Classe B: strutture sanitarie senza ricovero, centri riabilitativi ambulatoriali, ambulatori odontoiatrici (Piano di autocontrollo)

Classe C1: strutture ricettive alberghiere, campeggi, istituti penitenziari, navi, stazioni, aeroporti (Piano di autocontrollo)

Classe C2: ristorazione pubblica e collettiva, mense aziendali (pubbliche e private) e scolastiche (Piano di autocontrollo)

Classe D: caserme, istituti di istruzione dotati di strutture sportive, palestre, centri sportivi, fitness e benessere, stabilimenti balneari, grandi parchi acquatici, piscine con giochi, parchi a tema (Piano di verifica igienico-sanitaria)

Edifici non prioritari: altri edifici pubblici e privati, condomini, abitazioni, uffici, attività commerciali. Non sono classificati dall’Allegato VIII e non hanno l’obbligo documentale dell’art. 9; le Linee guida ISTISAN 22/32 vi dedicano il capitolo 8, con raccomandazioni non cogenti. Resta però l’art. 5, comma 3: chi gestisce l’impianto interno deve assicurare che i valori rispettati al contatore siano mantenuti al rubinetto. Per condomini grandi o con impianti complessi sono raccomandate misure di prevenzione e controllo, in particolare sul rischio della Legionella.

Gli esempi riportati dall’Allegato VIII sono espressamente non esaustivi: per le realtà non elencate — B&B, agriturismi, scuole senza mensa né strutture sportive, uffici — la collocazione va valutata caso per caso. In caso di dubbio fra due classi contigue si adotta quella con obblighi più stringenti.

La normativa prevede sanzioni amministrative anche per i sistemi di distribuzione idrica interni. In particolare, per gli edifici prioritari, l’inosservanza dell’obbligo di valutazione del rischio ai sensi dell’art. 9 del D.lgs 18/23 è punita con una sanzione amministrativa pecuniaria da 500 a  5.000€ (art. 23, comma 1, lett. g). Inoltre, il Gestore della distribuzione idrica interna (GIDI), se non rispetta le disposizioni previste per l’acqua fornita attraverso i sistemi idrici interni, è soggetto a una sanzione amministrativa pecuniaria da 5.000 a 30.000€ (art. 23, comma 1, lett. b).

Per questo, soprattutto nelle strutture aperte al pubblico e con utenti potenzialmente esposti, conviene non arrivare a ridosso delle scadenze, ma iniziare per tempo con una verifica tecnica dell’impianto e con la pianificazione delle attività necessarie.

GIDI