Dott. Francesco Gabbai, geofisico e responsabile tecnico di Sorgiva
Il 29 aprile 2026 la Commissione Europea ha inviato all’Italia una lettera di costituzione in mora, primo atto formale di una procedura d’infrazione. L’oggetto è il recepimento della Direttiva UE 2020/2184, la norma che disciplina la qualità dell’acqua destinata al consumo umano. Secondo Bruxelles, la trasposizione italiana presenta ancora “diverse carenze” che dovranno essere colmate nei prossimi mesi.
La notizia è passata sui principali quotidiani come l’ennesimo richiamo all’Italia in materia ambientale. Ma per chi gestisce un edificio, una struttura ricettiva, un impianto sanitario o un complesso aperto al pubblico, vale la pena guardare oltre il titolo di cronaca: la procedura segnala con chiarezza la direzione in cui si sta muovendo il quadro normativo, e quella direzione richiede di iniziare a prepararsi adesso.
Da dove nasce la procedura
La Direttiva UE 2020/2184 ha rinnovato dopo oltre vent’anni la disciplina europea sulle acque destinate al consumo umano, sostituendo la vecchia normativa del 1998. Gli Stati membri avrebbero dovuto recepirla nei rispettivi ordinamenti entro il 12 gennaio 2023.
L’Italia ha adempiuto formalmente con il D.Lgs. 23 febbraio 2023, n. 18, successivamente integrato e corretto dal D.Lgs. 19 giugno 2025, n. 102, in vigore dal 19 luglio 2025. Si tratta dei due testi che oggi disciplinano la materia in Italia, e che abbiamo riassunto nella nostra pagina dedicata al servizio di adeguamento alla normativa sull’acqua potabile.
Nonostante il doppio intervento legislativo, la Commissione ritiene che il recepimento sia ancora incompleto e ha aperto la procedura.
I cinque punti contestati dall’Unione Europea
Bruxelles ha indicato in modo puntuale le carenze che riscontra nel quadro normativo italiano. Vale la pena conoscerle, perché aiutano a capire dove andranno a parare le prossime modifiche.
Il primo punto riguarda la valutazione del rischio nei sistemi di distribuzione interni agli edifici. La direttiva chiede agli Stati membri di garantire che la qualità dell’acqua sia assicurata fino al rubinetto, e quindi che la valutazione del rischio sia estesa ampiamente al patrimonio edilizio. La trasposizione italiana, secondo la Commissione, ha invece circoscritto l’obbligo cogente alle sole strutture cosiddette prioritarie elencate nell’Allegato VIII (ospedali, RSA, scuole, alberghi, ristoranti, mense, centri sportivi, caserme, stazioni, aeroporti). Per gli altri edifici l’obbligo è di fatto attenuato. Bruxelles considera questa restrizione una limitazione non conforme allo spirito della direttiva.
Il secondo punto riguarda l’obbligo di informare le persone vulnerabili sulle modalità di accesso all’acqua potabile. La direttiva ha un’impronta sociale precisa: l’acqua di qualità deve essere garantita a tutti, comprese le fasce di popolazione che incontrano maggiori difficoltà nell’accedere a un punto di erogazione sicuro. Si pensi alle persone senza fissa dimora, agli abitanti di insediamenti informali o di campi nomadi, ai migranti in centri di accoglienza, alle comunità isolate o prive di un allacciamento stabile alla rete idrica. Per queste categorie la direttiva chiede agli Stati membri di prevedere strumenti informativi specifici e azioni concrete per facilitare l’accesso.
Il terzo punto concerne l’uso eccessivo delle deroghe. La direttiva consente di derogare ai valori parametrici solo in circostanze specifiche, debitamente giustificate e per il periodo più breve possibile. Bruxelles ritiene che l’Italia abbia mantenuto un sistema di deroghe troppo ampio.
Il quarto punto è connesso al precedente: il rinvio nel tempo di alcuni obblighi. Diverse disposizioni italiane sono state formalmente recepite ma rese operative con scadenze posticipate, alcune anche di anni. Per la Commissione il termine del 12 gennaio 2023 implicava obblighi pienamente efficaci, non solo trascritti.
Il quinto punto è tecnicamente il più rilevante per il futuro del settore: la mancanza di un valore guida per i metaboliti non rilevanti dei pesticidi. Si tratta dei prodotti di degradazione dei principi attivi fitosanitari che, pur non essendo classificati come tossicologicamente “rilevanti”, sono ubiquitari nelle acque, soprattutto nelle aree a forte vocazione agricola. La direttiva chiede agli Stati membri di fissare valori di gestione specifici. L’Italia non ha ancora introdotto un valore guida nazionale.
Cosa accade ora
L’Italia ha due mesi di tempo per rispondere alle osservazioni della Commissione. In assenza di una replica considerata soddisfacente, Bruxelles può emettere un parere motivato, che è il secondo passo della procedura d’infrazione, e in caso di ulteriore inadempienza può portare il caso davanti alla Corte di Giustizia dell’Unione Europea.
Nella pratica, l’iter completo richiede tempo e raramente si conclude nel giro di pochi mesi. Ma il segnale politico-giuridico è chiaro: la direzione è verso un’estensione e un irrigidimento degli obblighi, non verso una semplificazione.
Cosa significa per chi gestisce una struttura
Chi oggi è proprietario, amministratore o titolare di una struttura aperta al pubblico, soprattutto se rientra tra le categorie prioritarie individuate dall’Allegato VIII, ha già obblighi pienamente vigenti previsti dal D.Lgs. 18/2023 e dal D.Lgs. 102/2025. Tra questi, l’individuazione formale del GIDI – Gestore Idrico Distribuzione Interna, la valutazione del rischio dei sistemi idrici interni con scadenza al 12 gennaio 2029, l’inserimento del relativo documento nel sistema AnTeA ( Anagrafe Territoriale dinamica delle Acque potabili), l’attenzione particolare ai parametri di Legionella e piombo previsti dall’Allegato I parte D.
La procedura d’infrazione non modifica queste scadenze. Le rafforza. Ed è ragionevole attendersi, nei prossimi anni, un ampliamento del perimetro applicativo a categorie di edifici oggi non comprese tra i prioritari, oltre all’introduzione di nuovi parametri di controllo. Chi si muove per tempo arriva alle scadenze con un impianto già verificato, una documentazione già strutturata e un percorso di adeguamento distribuito su più esercizi finanziari.
Le prime azioni concrete da fare
Per chi non ha ancora avviato un percorso di adeguamento, i primi passi non sono particolarmente onerosi e possono essere affrontati gradualmente:
verificare se la propria struttura rientra tra quelle prioritarie individuate dall’Allegato VIII; nominare formalmente il GIDI e mettere a verbale tale nomina; effettuare un sopralluogo tecnico dell’impianto idrico interno per individuare punti critici, materiali a rischio e tratti che richiedono attenzione particolare; programmare le prime analisi di base sui parametri rilevanti; programmare gli interventi necessari al trattamento dell’acqua finalizzati alla riduzione del rischio di contaminazione e impostare un piano di manutenzione e controllo che possa nel tempo confluire nel documento di valutazione del rischio.
Questi passi sono utili anche a prescindere da come si concluderà la procedura d’infrazione: rispondono a obblighi già in vigore.
Il ruolo di Sorgiva
Sorgiva opera da anni nel trattamento e nel controllo della qualità delle acque per strutture sanitarie, ricettive, scolastiche, sportive e collettive. Affianchiamo committenti pubblici e privati nelle fasi di valutazione tecnica preliminare, dimensionamento e installazione di impianti di addolcimento, ultrafiltrazione, osmosi inversa, sistemi di disinfezione anti-Legionella, e nella manutenzione programmata degli stessi.
iPer chi desidera capire se il proprio impianto richiede un intervento e in quale ordine di priorità, è disponibile sulla nostra pagina dedicata l’offerta di consulenza e supporto nella gestione del rischio idrico.
Per una valutazione preliminare del vostro caso specifico è possibile contattarci telefonicamente al 06 55301052 o via mail all’indirizzo contatti@sorgiva.info.
“Riferimenti normativi”
