Il 21 marzo 2023 è entrato in vigore il D.lgs 18/2023, in attuazione della direttiva Ue 2020/2184, che disciplina la qualità delle acque destinate al consumo umano. Questo nuovo decreto apporta importanti modifiche alla precedente normativa anche per quanto riguarda le responsabilità e gli obblighi dell’amministratore di condominio.

Le nuove prescrizioni del D.lgs 18/23 sulle responsabilità dell’amministratore di condominio

La precedente normativa di riferimento, il D.lgs 31/01, non prevedeva obblighi di controlli periodici sulla qualità delle acque nei condomini dopo il punto di consegna (il contatore).

Il D.lgs 18/23, in vigore dal 21 marzo 2023, ha introdotto nuove responsabilità per quanto riguarda la qualità delle acque destinate al consumo umano. In particolare, l’art. 5 sottolinea che la responsabilità della qualità dell’acqua, dopo il punto di consegna, ricade sul gestore della distribuzione idrica interna, figura che coincide generalmente con l’amministratore di condominio.

La nuova normativa, nell’art. 4, introduce obblighi cui deve ottemperare il soggetto responsabile del sistema idro-potabile di distribuzione interno, sia con riferimento alla qualità e salubrità dell’acqua sia alle eventuali perdite dell’impianto. Inoltre, incrementa i parametri di salubrità da monitorare, cui si è aggiunta la verifica della presenza di piombo, uranio e legionella. L’amministratore deve effettuare anche una valutazione e gestione del rischio dei sistemi di distribuzione idrica interni alle strutture prioritarie (individuate all’allegato VIII, con particolare riferimento ai parametri elencati nell’allegato I, parte D). Infine, è tenuto ad adottare le necessarie misure preventive e correttive, proporzionate al rischio, per ripristinare la qualità delle acque nei casi in cui si evidenzi un rischio per la salute.

Le sanzioni a carico del gestore della distribuzione idrica interna

L’art. 23 del decreto legislativo prevede sanzioni amministrative a carico del gestore della distribuzione idrica interna, che variano da 5.000 a 30.000 euro, per il mancato rispetto dei parametri di qualità, da 500 a 5.000 in caso di violazione degli adempimenti di trasmissione dei risultati dei controlli interni ai due nuovi organi che il D.lgs 18/23 istituisce.

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